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NEL DETTAGLIO

È un settore dove vengono espletate tutte le pratiche edilizie di volta in volta richieste dalla legislazione o normativa cogente, ed è l’attività dello Studio Argentieri fra le più datate, le cui prime prestazioni per terzi risalgono ai primi anni ottanta.

È consuetudine dello Studio supportare il cliente con consulenze ed indicazioni per portarlo ad una totale “customer satisfaction”.

QUALCHE ESEMPIO

In questa sezione è possibile vedere tutti i campi di applicazione e i servizi che lo Studio Tecnico Argentieri è in grado di fornire al cliente per quanto riguarda l’Edilizia.

  • Pratiche edilizie: SCIA, CIL, CILA, ecc.
  • Progettazione di interni e impiantistica
  • Redazione carta dell’immobile
  • Ristrutturazioni
  • Studi di fattibilità
  • Direzione lavori
  • Perizie e stime immobiliari
  • Redazione capitolati e computi
  • Calcolo tabelle millesimali

RISTRUTTURAZIONI E PRATICHE EDILIZIE

DOMANDE FREQUENTI

  • Quali sono le pratiche ed i titoli edilizi ?

    Negli ultimi anni c’è stato un susseguirsi di normative per quanto riguarda le autorizzazioni per i lavori edilizi e con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 (Riforma Madia) una serie di modifiche e “semplificazioni” hanno cambiato ulteriormente la disciplina autorizzativa.

    Per questo può capitare che ciò che prima era un intervento soggetto a permesso di costruire ora può richiedere una più semplice CILA come, ad esempio, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.
    Con questa riforma i titoli edilizi di fatto si sono ridotti a 5, la così detta “Edilizia libera”, la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori asseverata), la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la SCIA sostitutiva del PdC (Super SCIA) e il Permesso di Costruire ( PdC).

  • Quali sono le tipologie dei lavori edilizi ?

    Il DPR 380/01 detto anche TUE (Testo unico per l’edilizia), dall’Art. 6 all’Art. 23 regolamenta i diversi interventi edilizi che, volendole vedere in una ottica di macro categorie esse sono la manutenzione ordinaria o straordinaria, il restauro o risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia semplice o pesante, la nuova costruzione, la ristrutturazione urbanistica, l’installazione di manufatti, l’eliminazione di barriere architettoniche ecc.

  • Quando è prevista la “edilizia libera” ?

    La c.d. Edilizia Libera riguarda quegli interventi detti di manutenzione ordinaria, quali tinteggiature, riparazioni, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici o opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti come anche la eliminazione di barriere architettoniche ma che non vada ad alterare la sagoma dell’edificio o incida su aspetti strutturali.
    Come edilizia libera sono intese anche le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici per edifici al fuori dei centri storici, le aree ludiche senza fini di lucro.
    Essa non è soggetta ad autorizzazione espressa o segnalazione certificata di inizio di attività, (nessuna comunicazione)

  • Quando è prevista la CILA ?

    Per quanto riguarda la C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) sostanzialmente il suo utilizzo è previsto per tutti quegli interventi non compresi nell’attività di Edilizia Libera e che non richiedono SCIA o Permesso di Costruire.
    In merito alle attività soggette a CILA, l’inizio dei lavori può avvenire con l’avvenuta presentazione dell’istanza, presentazione che può avvenire anche per via telematica.

  • Quando è prevista la SCIA ?

    Per quanto riguarda la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) il suo utilizzo è previsto per gli interventi riportati in seguito e i lavori possono iniziare il giorno stesso in cui si presenta la documentazione.
    In breve, gli interventi edilizi soggetti a SCIA sono la manutenzione straordinaria ( anche su parti strutturali dell’edificio), il restauro o risanamento conservativo (anche di parti strutturali dell’edificio), la ristrutturazione edilizia e le varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici o volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso, la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici.
    In merito alle varianti a permessi di costruire, esse non devono portare a variazioni essenziali, devono essere conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali pareri di Enti interessati alla tutela del patrimonio edilizio/ambientale o prescritti da altre normative di settore.
    Le varianti devono comparire nella comunicazione di fine lavori.
    L’Amministrazione ha 60 giorni di tempo per i controlli del caso o formulazione di prescrizioni o integrazioni.

  • Quando si può prevedere la SCIA in luogo del PdC ( super SCIA) ?

    Innanzi tutto, la presentazione della Scia in alternativa al PdC ( c.d. Super SCIA ) comporta una attesa di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e questa possibilità viene prevista per i per i seguenti interventi:

    – ristrutturazione edilizia, che porti a un organismo edilizio del tutto o anche in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;

    ristrutturazione edilizia che per immobili in centri storici comportino un cambio della destinazione d’uso,

    – interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;

    – interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;

    – interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

  • Quando è previsto il PdC ( Permesso di Costruire ) ?

    Non tutti gli interventi edilizi necessitano di PdC, ma solo quelli di una certa consistenza che nello specifico sono le nuove costruzioni, la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comporti mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche (Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali).

  • Cosa è la Concentrazione dei regimi amministrativi ?

    Se per attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Ing. Antonluca Argentieri P.I. 01941050666 © Copyright 2019 by LES Visual